Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli istituii di emissione e le Casse di risparmio sono autorizzati a fare anticipazioni sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, 7 e 18 della presente legge, dalle Societa' concessionarie di ferrovie e tramvie extraurbane sussidiate.

[2]Tali anticipazioni potranno essere fatte a non piu' di sei mesi e per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.

Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-12;444~art19 · fonte del testo

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