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[1]Gli istituii di emissione e le Casse di risparmio sono autorizzati a fare anticipazioni sopra le obbligazioni emesse ai termini dell'art. 171 del Codice di commercio e degli articoli 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413, 8 della legge 16 giugno 1907, n. 540, 7 e 18 della presente legge, dalle Societa' concessionarie di ferrovie e tramvie extraurbane sussidiate.
[2]Tali anticipazioni potranno essere fatte a non piu' di sei mesi e per non oltre i tre quarti del valore corrente delle obbligazioni.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
