Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1909 al 22 dicembre 2008. 300 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: I sussidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie, sono accordati sino ad annueL. 600 a chilometro, e per un termine non maggiore di 9 anni, salvo riconferma.
tolto: La riconferma e' di diritto per un altro novennio, quando le localita' servite non vengano congiunte da ferrovie o tramvie ed il servizio abbia proceduto con costante regolarita' nell'ultimo triennio.
tolto: Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, i sussidi possono:
tolto: a) essere elevati sino ad annue L. 800 a chilometro, quando occorrano notevoli spese di esercizio, e sino ad annue L. 1000 quando si tratta di filovie;
tolto: b) essere concessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno.
tolto: Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi ai sussidi per automobili ed altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie in dipendenza delle leggi 15 luglio 1906, n. 383 e 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra localita' non congiunte da ferrovie o tramvie», ed agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno a norma dell'art. 18 della presente legge.
tolto: Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni e' data facolta' di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali debbono svolgersi i servizi, ma il corrispettivo annuo non puo' eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-12;444~art20 · fonte del testo
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