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[1]I sussidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie, sono accordati sino ad annue L. 600 a chilometro, e per un termine non maggiore di 9 anni, salvo riconferma.
[2]La riconferma e' di diritto per un altro novennio, quando le localita' servite non vengano congiunte da ferrovie o tramvie ed il servizio abbia proceduto con costante regolarita' nell'ultimo triennio.
[3]Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, i sussidi possono:
- a)essere elevati sino ad annue L. 800 a chilometro, quando occorrano notevoli spese di esercizio, e sino ad annue L. 1000 quando si tratta di filovie;
- b)essere concessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno.
[4]Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi ai sussidi per automobili ed altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie in dipendenza delle leggi 15 luglio 1906, n. 383 e 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra localita' non congiunte da ferrovie o tramvie», ed agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno a norma dell'art. 18 della presente legge.
[5]Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni e' data facolta' di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie, sulle quali debbono svolgersi i servizi; ma il corrispettivo annuo non puo' essere superiore alla spesa media incontrata per la manutenzione delle strade stesse nell'ultimo triennio. In caso di proroga o di rinnovazione della concessione il limite massimo del corrispettivo e' determinato dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 11 agosto 1909
