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[1]I sussidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie su strade ordinarie, sono accordati sino ad annue L. 600 a chilometro, e per un termine non maggiore di 9 anni, salvo riconferma.
[2]La riconferma e' di diritto per un altro novennio, quando le localita' servite non vengano congiunte da ferrovie o tramvie ed il servizio abbia proceduto con costante regolarita' nell'ultimo triennio.
[3]Sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, i sussidi possono:
- a)essere elevati sino ad annue L. 800 a chilometro, quando occorrano notevoli spese di esercizio, e sino ad annue L. 1000 quando si tratta di filovie;
- b)essere concessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via di esperimento o per determinati periodi dell'anno.
[4]Nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici i capitoli relativi ai sussidi per automobili ed altri mezzi di trazione meccanica su strade ordinarie in dipendenza delle leggi 15 luglio 1906, n. 383 e 16 giugno 1907, n. 540, sono riuniti in un solo con la denominazione «Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie tra localita' non congiunte da ferrovie o tramvie», ed agli stanziamenti necessari si provvede d'anno in anno a norma dell'art. 18 della presente legge.
[5]((Allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni e' data facolta' di affidare agli assuntori di pubblici servizi di trasporti con automobili o con altri mezzi di trazione meccanica senza rotaie, la manutenzione delle strade ordinarie sulle quali debbono svolgersi i servizi, ma il corrispettivo annuo non puo' eccedere il limite massimo determinato di volta in volta dal ministro dei lavori pubblici, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici)).
Testo in vigore dal 11 agosto 1909 al 22 dicembre 2008
