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L'esenzione dal diritto proporzionale di registro e la applicazione del solo diritto fisso di una lira, stabilite dall'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per gli atti di concessione di ferrovie, sono estese all'atto col quale il Governo accorda sovvenzioni a norma degli articoli 18 e 20 della presente legge.
Testo in vigore dal 1 agosto 1908 al 22 dicembre 2008
