Art. 5
[1]Tutti i cavi di cui sopra saranno esercitati esclusivamente dal Governo con personale, uffici ed apparati propri secondo le regole dell'arte, e col numero di elementi di pila necessario per far funzionare gli apparati adoperati.
[2]Entro il termine di tre anni dall'approvazione della presente convenzione dovranno essere eseguiti dalla ditta miglioramenti sul cavo Napoli-Palermo, per assicurare meglio il servizio e potervi attivare la trasmissione Hughes a doppia corrente ed a Wheatstone.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
