Art. 4
[1]La ditta Pirelli e C. si obbliga di mantenere i vari cavi di cui agli articoli 1, 2 e 3, in modo che possa essere eseguita con ciascuno di essi la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente (eccettuato il sistema Rowland) attualmente in uso sulle linee dell'Amministrazione, i quali l'Amministrazion stessa, nell'interesse del servizio, credera' in ogni tempo piu' opportuno di adottare, su ogni singolo cavo.
[2]Per i cavi a due coppie di conduttori di cui all'art. 2 dovra' essere inoltre garantita una regolare trasmissione telefonica.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
