Art. 6
[1]La ditta avra' il diritto di porre in opera ai punti di approdo di ogni cavo e negli uffici nei quali ogni cavo dovra' mettere capo, quei ripari o meccanismi che le piacera' di adottare all'oggetto di proteggere i cavi.
[2]I ripari agli approdi non dovranno pero' essere d'inciampo alla libera navigazione, all'esercizio delle arti marittime ed ai bisogni della difesa nazionale.
[3]Ove fosse necessario adottare speciali ripari di carattere elettrico, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
