Art. 3
[1]La ditta Pirelli e C. si obbliga pure di costruire, immergere e mettere a disposizione dell'Amministrazione dei telegrafi i seguenti cavi sottomarini:
- t)Salina-Filicudi;
- u)Filicudi-Alicudi;
- v)Pianosa-Montecristo;
- w)Favignana-Levanzo;
- x)Pantelleria - Linosa;
- y)Linosa-Lampedusa.
[2]I cavi di cui alle lettere t ed u saranno posati entro un anno dall'approvazione della presente convenzione; quelli di cui alle lettere v e w entro l'anno successivo al precedente; quelli di cui alle lettere x ed y entro l'anno successivo al precedente.
[3]Per questi limiti verra' pero' fatta eccezione del periodo in cui la R. nave Citta' di Milano non fosse messa a disposizione della ditta, qualora questa ne abbia fatta richiesta alla marina almeno tre mesi prima della scadenza degli anni considerati.
[4]I cavi faranno capo alla spiaggia in quei punti che la ditta reputera' piu' convenienti e dovranno essere dei tipi usati finora dalla ditta, giusta le annesse descrizioni, od i tipi equivalenti.
[5]Ad ogni cavo immerso un funzionario delegato dall'Amministrazione dei telegrafi fara' gli esperimenti che reputera' piu' adatti onde accertarsi dello stato perfetto d'isolamento e di conducibilita' del cavo.
[6]E' in facolta' della ditta di fare assistere a questi esperimenti un proprio rappresentante, nel qual caso sara' redatto un vervale firmato dalle due parti.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
