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[1]Il diritto erariale dovuto ai termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, sui biglietti d'ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, e' fissato nella somma di L. 6, comprensiva della addizionale pro-mutilati e vedove di guerra, per ogni persona e per ciascuno stabilimento e per ogni anno solare.
[2]A tale scopo da ciascuno stabilimento verra' rilasciata una tessera personale, sulla quale dovra' essere indicato il periodo di validita' e dovra' essere applicata una speciale marca da bollo attestante il pagamento del diritto erariale. La marca sara' annullata sulla tessera a cura degli esercenti gli stabilimenti mediante scritturazione od impressione della data.
[3]La tessera puo' anche servire per piu' stagioni a condizione che venga applicata una nuova marca da bollo per ciascun anno di validita'.
[4]Per le persone aventi domicilio nel comune dove esiste lo stabilimento, il diritto erariale e' ridotto alla meta'.
[5]Per le entrate giornaliere di chi non e' munito della tessera, il diritto stesso sara' di centesimi trenta per persona, e verra' riscosso mediante marca da bollo da annullarsi sui biglietti d'ingresso o di cura nel modo anzidetto.
[6]Sono esenti dal diritto erariale, a presentazione di documenti di identita'.
- a)i mutilati ed invalidi di guerra inviati in cura a spese dello Stato o dell'Opera nazionale invalidi di guerra;
- b)gli indigenti inviati in cura a spese delle istituzioni ed Opere pie, delle Congregazioni di carita' o dei Comuni o dello Provincie;
- c)i ragazzi accompagnati, di statura al di sotto di un metro.
[7]Per le tessere personali gratuite emesse dagli stabilimenti e' consentita la esenzione dal diritto erariale; la quantita' pero' di tali tessere non devo sorpassare il 5 per cento del numero totale di quello a pagamento dallo stabilimento stesso emesse durante la stagione precedente.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 24 marzo 1923
