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[1]Il diritto erariale dovuto ai termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 13 luglio 1919, n. 1177, sui biglietti d'ingresso e per cure agli stabilimenti balneari, termali ed idroterapici, e' fissato nella somma di L. 6, comprensiva della addizionale pro-mutilati e vedove di guerra, per ogni persona e per ciascuno stabilimento e per ogni anno solare.
[2]A tale scopo da ciascuno stabilimento verra' rilasciata una tessera personale, sulla quale dovra' essere indicato il periodo di validita' e dovra' essere applicata una speciale marca da bollo attestante il pagamento del diritto erariale. La marca sara' annullata sulla tessera a cura degli esercenti gli stabilimenti mediante scritturazione od impressione della data.
[3]La tessera puo' anche servire per piu' stagioni a condizione che venga applicata una nuova marca da bollo per ciascun anno di validita'.
[4]Per le persone aventi domicilio nel comune dove esiste lo stabilimento, il diritto erariale e' ridotto alla meta'.
[5]Per le entrate giornaliere di chi non e' munito della tessera, il diritto stesso sara' di centesimi trenta per persona, e verra' riscosso mediante marca da bollo da annullarsi sui biglietti d'ingresso o di cura nel modo anzidetto. 2
[6]Sono esenti dal diritto erariale, a presentazione di documenti di identita'.
- a)i mutilati ed invalidi di guerra inviati in cura a spese dello Stato o dell'Opera nazionale invalidi di guerra;
- b)gli indigenti inviati in cura a spese delle istituzioni ed Opere pie, delle Congregazioni di carita' o dei Comuni o dello Provincie;
- c)i ragazzi accompagnati, di statura al di sotto di un metro.
[7]Per le tessere personali gratuite emesse dagli stabilimenti e' consentita la esenzione dal diritto erariale; la quantita' pero' di tali tessere non devo sorpassare il 5 per cento del numero totale di quello a pagamento dallo stabilimento stesso emesse durante la stagione precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 18 marzo 1923, n. 548
2Il Regio Decreto 18 marzo 1923, n. 548 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il diritto erariale comprendente la tassa di bollo, il contributo di beneficenza e l'addizionale pro-mutilati vedove di guerra, stabilito con l'art. 10, quinto comma, della legge 29 agosto 1922, n.1254, per le entrate giornaliere negli stabilimenti balneari che siano stazioni termali ed idroterapiche esistenti in localita' ove le cure vengono fatte sulla base di fenomeni naturali del luogo, e' elevato a centesimi cinquanta per persona".
Testo in vigore dal 24 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
