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[1]I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali.

[2]L'erogazione verra' fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto Ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartira' i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna Provincia nell'anno precedente, od in ciascuna Provincia, fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali sono' domandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.

[3]E' soppresso l'art. 8 de decreto 10 dicembre 1921.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 1 marzo 1923

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art19 · fonte del testo