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[1]I tre quarti almeno dei contributi destinati alla beneficenza civile verranno erogati a favore degli ospedali.
[2]L'erogazione verra' fatta dal Comitato centrale istituito in seno al Consiglio superiore di assistenza e beneficenza col decreto Ministeriale 10 dicembre 1921, il quale ripartira' i proventi per provincie in base al numero delle giornate di degenza consumate dagli ospedali in ciascuna Provincia nell'anno precedente, od in ciascuna Provincia, fra i diversi ospedali sul voto delle rispettive Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali sono' domandate le funzioni di cui agli articoli 6, 9 e 10 del decreto 10 dicembre 1921.1
[3]E' soppresso l'art. 8 de decreto 10 dicembre 1921.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214
1Il Regio Decreto 4 febbraio 1923, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le attribuzioni demandate al Comitato di erogazione del predetto Consiglio superiore dall'art. 19 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, e dall'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 114, sono soppresse". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 14 febbraio 1923.
Testo in vigore dal 1 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
