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Le matrici dei bordereaux di che all'art. 3 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Societa' italiana degli autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art3 · fonte del testo