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Le matrici dei bordereaux di che all'art. 3 del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 5, dovranno essere conservate e tenute a disposizione dei funzionari dello Stato e degli ispettori della Societa' italiana degli autori per ogni eventuale controllo per un anno dalla data della loro compilazione.
Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009
