Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1923 al 16 dicembre 2009. 267 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sull'introito lordo totale degli spettacoli e trattenimenti dati al pubblico a pagamento, nei teatri ed altri luoghi chiusi, con opere liriche, drammatiche, mimiche, operette, concerti vocali e istrumentali, riviste, coreografie conferenze artistiche, scientifiche e letterarie - anche se illustrate con proiezioni fisse o cinematografiche - circhi equestri, marionette - anche sa agiscono in costruzioni provvisorie o trasportabili - spettacoli di varieta' di ogni genere - esclusi soltanto quelli del cui programma fanno parte proiezioni cinematografiche - spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo, veglioni, the danzanti, feste ed accademie di ballo, giuochi, esercizi e gare di qualsiasi natura, spettacoli sportivi, esposizioni artistiche, scientifiche ed industriali: e' dovuto allo Stato in tutti i comuni del Regno - compreso lo provincie delle terre annesse (Venezia Giulia, Venezia Tridentina e territori dei comuni di Zara e di Lagosta) - il diritto erariale nella misura del 10 per cento; diritto comprensivo della tassa di bollo, dell'addizionale pro-mutilati di cui all'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178, e del contributo di beneficenza di Stato. Tale diritto erariale e' amministrato dal Ministero delle finanze, Direzione generale del bollo e delle concessioni governative.
tolto: Il diritto erariale nella misura del 10 per cento deve essere riscosso anche per gli spettacoli di beneficenza e per quelli il cui provento viene destinato a scopi speciali che non costituiscono un lucro diretto per gli organizzatori.
tolto: Per le corse di cavalli il diritto erariale e' fissato nella misura del 20 per cento da riscuotersi con le modalita', da stabilirsi dal ministro delle finanze, e da imputarsi conformemente all'art. 1 della presente legge, e art. 3 del R. decreto 4 maggio 1920, n. 567.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art2 · fonte del testo