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Il diritto erariale per l'ingresso ai cinematografi, agli spettacoli di varieta' aventi almeno un numero di cinematografo, alle baracche, tende ed altre costruzioni asportabili di proprieta' di esercenti girovaghi (esclusi circhi equestri e gli spettacoli di marionette), ed agli altri spettacoli e trattenimenti diversi da quelli indicati dai precedenti articoli 2 e 4, deve riscuotersi nella misura stabilita dall'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1 20, n. 767, a mezzo di biglietti bollati di Stato.

Testo in vigore dal 30 settembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-08-29;1254~art7 · fonte del testo