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[1]E' determinata in L. 39,500,000 la spesa complessiva autorizzata dall'art. 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per costruire o ricostruire le strade comunali occorrenti ad allacciare con la esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle della Basilicata e della Calabria.

[2]Tale spesa per la parte eccedente quella di L. 4,500,000 finora assegnata ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici a tutto il 1912-913, verra' inscritta negli esercizi finanziari successivi, fermo restando l'ammontare annuo della spesa straordinaria consolidata per il bilancio stesso a termini dell'art. 1° della legge 21 giugno 1906, n. 238.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art1 · fonte del testo

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