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[1]Ai Comuni che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro strade di allacciamento, inscritte nel piano regolatore della rispettiva Provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dalla pubblicazione della presente legge, lo Stato rimborsera' una somma corrispondente all'importo del progetto approvato, ivi compresa la quota per lavori imprevisti, salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle Provincie e dei Comuni interessati.

[2]Tale somma sara' accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianza dei lavori, calcolandola in ragione del decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e non potra' subire variazioni qualunque abbia a risultare l'effettivo importo della costruzione.

[3]Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabiliti, nei limiti di cui al precedente articolo, i modi e i termini di tale rimborso, il quale non potra' mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decreto.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art2 · fonte del testo

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