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[1]((Ai Comuni i quali, con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, si sostituiranno allo Stato nella costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento inscritte nel relativo piano regolatore provinciale, lo Stato e le Provincie rimborseranno rispettivamente quattro sesti ed un sesto dello effettivo costo delle strade, eseguite in base a progetti, perizie e compensi addizionali approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
[2]Per le spese relative ai lavori ed alle espropriazioni, le quote da rimborsare dallo Stato e dalle Provincie potranno essere convertite in annualita' costanti, non eccedenti il numero di 20 a cominciare dal 1° gennaio successivo all'inizio dei lavori, e comprensive del capitale e degli interessi, da computarsi al saggio praticato normalmente dalla Cassa dei depositi e prestiti al momento in cui verra' autorizzata la esecuzione dei lavori.
[3]L'ammontare delle annualita' da corrispondersi dallo Stato o dalle Provincie verra' preventivamente determinato in base all'importo dei lavori, delle espropriazioni o degli imprevisti, considerati nei progetti approvati, salvo conguaglio delle differenze risultanti dalla liquidazione finale.
[4]Sulle dette annualita' non potranno in alcun caso essere pagate ai Comuni somme che eccedano rispettivamente i quattro sesti ed il sesto dell'importo dei lavori gia' eseguiti)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
