Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]((Ai Comuni i quali, con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, si sostituiranno allo Stato nella costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamento inscritte nel relativo piano regolatore provinciale, lo Stato e le Provincie rimborseranno rispettivamente quattro sesti ed un sesto dello effettivo costo delle strade, eseguite in base a progetti, perizie e compensi addizionali approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

[2]Per le spese relative ai lavori ed alle espropriazioni, le quote da rimborsare dallo Stato e dalle Provincie potranno essere convertite in annualita' costanti, non eccedenti il numero di 20 a cominciare dal 1° gennaio successivo all'inizio dei lavori, e comprensive del capitale e degli interessi, da computarsi al saggio praticato normalmente dalla Cassa dei depositi e prestiti al momento in cui verra' autorizzata la esecuzione dei lavori.

[3]L'ammontare delle annualita' da corrispondersi dallo Stato o dalle Provincie verra' preventivamente determinato in base all'importo dei lavori, delle espropriazioni o degli imprevisti, considerati nei progetti approvati, salvo conguaglio delle differenze risultanti dalla liquidazione finale.

[4]Sulle dette annualita' non potranno in alcun caso essere pagate ai Comuni somme che eccedano rispettivamente i quattro sesti ed il sesto dell'importo dei lavori gia' eseguiti)).

Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915. 150 parole tolte, 182 parole aggiunte in 4 capoversi.

Ai Comuni tolto: che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro aggiunto: i quali, con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, si sostituiranno allo Stato nella costruzione e ricostruzione delle strade di allacciamentotolto: , inscritte nel piano regolatore della rispettiva Provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dalla pubblicazione della presente legge aggiunto: inscritte nel relativo piano regolatore provinciale, lo Stato tolto: rimborsera' una somma corrispondente all'importo del progetto approvato, ivi compresa la quota per lavori imprevisti, salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle Provincie e dei Comuni interessati aggiunto: e le Provincie rimborseranno rispettivamente quattro sesti ed un sesto dello effettivo costo delle strade, eseguite in base a progetti, perizie e compensi addizionali approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

tolto: Tale somma sara' accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianzaaggiunto: Per le spese relative ai lavori ed alle espropriazioni, le quote da rimborsare dallo Stato e dalle Provincie potranno essere convertite in annualita' costanti, non eccedenti il numero di 20 a cominciare dal 1° gennaio successivo all'inizio dei lavori, tolto: calcolandola in ragione del decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni, e non potra' subire variazioni qualunque abbia a risultare l'effettivo importo della costruzione aggiunto: e comprensive del capitale e degli interessi, da computarsi al saggio praticato normalmente dalla Cassa dei depositi e prestiti al momento in cui verra' autorizzata la esecuzione dei lavori.

tolto: Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabiliti, nei limiti di cui al precedente articolo, i modi e i termini di tale rimborso, il quale non potra' mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decretoaggiunto: L'ammontare delle annualita' da corrispondersi dallo Stato o dalle Provincie verra' preventivamente determinato in base all'importo dei lavori, delle espropriazioni o degli imprevisti, considerati nei progetti approvati, salvo conguaglio delle differenze risultanti dalla liquidazione finale.

aggiunto: Sulle dette annualita' non potranno in alcun caso essere pagate ai Comuni somme che eccedano rispettivamente i quattro sesti ed il sesto dell'importo dei lavori gia' eseguiti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art2 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari