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[1]Nel caso previsto nel precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai Comuni un mutuo non superiore all'importo del progetto approvato.
[2]La somma mutuata verra' rimborsata alla Cassa predetta dello Stato nei modi e termini stabiliti dal decreto del ministro dei lavori pubblici, di cui all'art. 2°.
[3]Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante, tanto nel periodo che precede l'ammortamento dei prestiti, quanto durante 1'ammortamento medesimo, saranno determinati in una somma annua costante e staranno per meta' a carico dei Comuni e per meta' a carico dello Stato, che prelevera' le somme occorrenti dal fondo complessivo di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915
