Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915. Leggi il testo vigente →

[1]Nel caso previsto nel precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai Comuni un mutuo non superiore all'importo del progetto approvato.

[2]La somma mutuata verra' rimborsata alla Cassa predetta dello Stato nei modi e termini stabiliti dal decreto del ministro dei lavori pubblici, di cui all'art. 2°.

[3]Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante, tanto nel periodo che precede l'ammortamento dei prestiti, quanto durante 1'ammortamento medesimo, saranno determinati in una somma annua costante e staranno per meta' a carico dei Comuni e per meta' a carico dello Stato, che prelevera' le somme occorrenti dal fondo complessivo di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art3 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari