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[1]((Agli effetti della ripartizione fra lo Stato, le Provincie ed i Comuni nelle proporzioni stabilite dalla legge, la spesa per la compilazione dei progetti, sia che abbiano ad essa provveduto i Comuni oppure il genio civile, verra' stabilita nella ragione costante del 3,50% dell'importo approvato dei progetti medesimi, comprendenti i lavori, le espropriazioni o gli imprevisti.
[2]Le spese per la direzione e sorveglianza dei lavori saranno agli stessi effetti calcolate nella somma, che, aggiunta a quella di compilazione dei progetti, formi il decimo del costo effettivo delle strade, secondo le risultanze del collaudo approvato.
[3]Il rimborso delle quote di spesa anzidette sara' effettuato all'atto dell'approvazione, rispettivamente dei progetti e dei collaudi)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
