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[1]((Agli effetti della ripartizione fra lo Stato, le Provincie ed i Comuni nelle proporzioni stabilite dalla legge, la spesa per la compilazione dei progetti, sia che abbiano ad essa provveduto i Comuni oppure il genio civile, verra' stabilita nella ragione costante del 3,50% dell'importo approvato dei progetti medesimi, comprendenti i lavori, le espropriazioni o gli imprevisti.

[2]Le spese per la direzione e sorveglianza dei lavori saranno agli stessi effetti calcolate nella somma, che, aggiunta a quella di compilazione dei progetti, formi il decimo del costo effettivo delle strade, secondo le risultanze del collaudo approvato.

[3]Il rimborso delle quote di spesa anzidette sara' effettuato all'atto dell'approvazione, rispettivamente dei progetti e dei collaudi)).

Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915. 104 parole tolte, 112 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nel caso previsto nel precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai Comuni un mutuo non superiore all'importo del progetto approvatoaggiunto: Agli effetti della ripartizione fra lo Stato, le Provincie ed i Comuni nelle proporzioni stabilite dalla legge, la spesa per la compilazione dei progetti, sia che abbiano ad essa provveduto i Comuni oppure il genio civile, verra' stabilita nella ragione costante del 3,50% dell'importo approvato dei progetti medesimi, comprendenti i lavori, le espropriazioni o gli imprevisti.

tolto: La somma mutuata verra' rimborsata alla Cassa predetta dello Stato nei modi e termini stabiliti dal decreto del ministro dei lavori pubblici, di cui all'art. 2°.aggiunto: Le spese per la direzione e sorveglianza dei lavori saranno agli stessi effetti calcolate nella somma, che, aggiunta a quella di compilazione dei progetti, formi il decimo del costo effettivo delle strade, secondo le risultanze del collaudo approvato.

tolto: Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante, tanto nel periodo che precede l'ammortamento dei prestiti, quanto durante 1'ammortamento medesimo, saranno determinati in una somma annua costante e staranno per meta' a carico dei Comuni e per meta' a carico dello Stato, che prelevera' le somme occorrenti dal fondo complessivo di cui all'art. 1aggiunto: Il rimborso delle quote di spesa anzidette sara' effettuato all'atto dell'approvazione, rispettivamente dei progetti e dei collaudi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art3 · fonte del testo

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