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[1]Ai Comuni che senza ricorrere a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti provvederanno alla anticipata costruzione o ricostruzione delle loro strade di allacciamento, lo Stato accordera' un compenso equivalente all'ammontare complessivo della somma, che, come sua quota nel pagamento degli interessi, avrebbe corrisposta, in caso di mutuo, durante il periodo di tempo indicato nel decreto di cui all'art. 2.

[2]Tale compenso, da prelevarsi sul medesimo fondo di cui all'art. 1, sara' determinato calcolando l'interesse al saggio minimo praticato nel periodo di tempo suddetto per i mutui della Cassa dei Depositi e prestiti e sara' pagato con l'ultima rata del rimborso dovuto dallo Stato al Comune.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art4 · fonte del testo

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