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[1]((Per la costruzione delle strade indicate nell'art. 2, i Comuni possono contrarre presso la Cassa depositi e prestiti, altri Istituti, di credito o privati, mutui non superiori all'importo dei progetti, di cui al 4° comma del citato articolo, cedendo in garanzia le annualita' dei concorsi governativi e provinciali. I concorsi verranno corrisposti direttamente ai mutuanti, quando i mutui sieno concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, o quando a tale effetto i contratti relativi sieno stati approvati anche dal Ministero dei lavori pubblici.
[2]Le somministrazioni ai Comuni sulle somme mutuate saranno fatte in seguito al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dal genio civile, alle ordinanze per le espropriazioni e al certificato di collaudo approvato)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
