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[1]((Per la costruzione delle strade indicate nell'art. 2, i Comuni possono contrarre presso la Cassa depositi e prestiti, altri Istituti, di credito o privati, mutui non superiori all'importo dei progetti, di cui al 4° comma del citato articolo, cedendo in garanzia le annualita' dei concorsi governativi e provinciali. I concorsi verranno corrisposti direttamente ai mutuanti, quando i mutui sieno concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, o quando a tale effetto i contratti relativi sieno stati approvati anche dal Ministero dei lavori pubblici.

[2]Le somministrazioni ai Comuni sulle somme mutuate saranno fatte in seguito al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dal genio civile, alle ordinanze per le espropriazioni e al certificato di collaudo approvato)).

Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915. 101 parole tolte, 121 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ai Comuni che senza ricorrere a mutuo dallaaggiunto: Per la costruzione delle strade indicate nell'art. 2, i Comuni possono contrarre presso la Cassa depositi e prestiti tolto: provvederanno alla anticipata costruzione o ricostruzione delle loro strade di allacciamento, lo Stato accordera' un compenso equivalente all'ammontare complessivo della somma, che, come sua quota nel pagamento degli interessi, avrebbe corrisposta, in caso di mutuo, durante il periodo di tempo indicato nel decreto di cui all'art. 2.

tolto: Tale compenso, da prelevarsi sul medesimo fondo di cui all'art. 1, sara' determinato calcolando l'interesse al saggio minimo praticato nel periodo di tempo suddetto per i mutui della Cassa dei Depositi e prestiti e sara' pagato con l'ultima rata del rimborso dovuto dallo Stato al Comuneaggiunto: , altri Istituti, di credito o privati, mutui non superiori all'importo dei progetti, di cui al 4° comma del citato articolo, cedendo in garanzia le annualita' dei concorsi governativi e provinciali. I concorsi verranno corrisposti direttamente ai mutuanti, quando i mutui sieno concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti, o quando a tale effetto i contratti relativi sieno stati approvati anche dal Ministero dei lavori pubblici.

aggiunto: Le somministrazioni ai Comuni sulle somme mutuate saranno fatte in seguito al nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in base a stati di avanzamento dei lavori vistati dal genio civile, alle ordinanze per le espropriazioni e al certificato di collaudo approvato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art4 · fonte del testo

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