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[1]I progetti delle strade di cui i Comuni intendano anticipare la costruzione ai sensi dell'art. 2 della presente legge dovranno essere compilati a cura dei Comuni medesimi, i quali saranno pure tenuti a provvedere per la direzione e sorveglianza dei lavori sotto l'alta vigilanza dei competenti Uffici del genio civile.
[2]E' data altresi' facolta' ai Comuni di far compilare i progetti delle loro strade di allacciamento, alla cui esecuzione provveda direttamente lo Stato.
[3]L'importo della spesa di compilazione del progetto sara', in base a liquidazione dei competenti Uffici del genio civile, rimborsata dallo Stato al Comune dopo che il progetto stesso sara' stato approvato dal Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915
