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[1]((E' data facolta' ai Comuni di far compilare i progetti delle loro strade di allacciamento, alla cui esecuzione provveda direttamente lo Stato.
[2]L'importo della spesa di compilazione del progetto sara' stabilito a sensi del 1° comma del precedente articolo 3)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
