Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915. Leggi il testo vigente →
La quota di un sesto rispettivamente a carico dei Comuni e delle Provincie, secondo l'art. 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, verra' commisurata, per le strade di cui venga dai Comuni anticipata la costruzione o la ricostruzione, sull'importo del progetto approvato e sara' pagata in venti annualita' eguali, decorrenti dall'anno successivo a quello del pagamento fatto dallo Stato dell'intero importo suaccennato.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915
