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Le disposizioni degli articoli precedenti saranno pure applicabili alle Amministrazioni provinciali, le quali si sostituiscano ai Comuni per l'anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915

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urn:nir:stato:legge:1910-01-02;5~art7 · fonte del testo

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