Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni degli articoli precedenti saranno pure applicabili alle Amministrazioni provinciali, le quali si sostituiscano ai Comuni per l'anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915
