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[1]((Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili ai Comuni isolati delle provincie di Basilicata e della Calabria, compresi nella tabella D della legge 31 marzo 1904, n. 140 e nella tabella C della legge 25 giugno 1906, n. 255.
[2]Il rimborso ai Comuni delle spese di costruzione delle strade sara' fatto dallo Stato in ragione di tre quarti della spesa, o dalle Provincie per il quarto residuo, ferme restando le altre condizioni e modalita' stabilite nell'art. 2)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
