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[2]Il rimborso delle somme che da essi saranno anticipate, per la costruzione delle rispettive strade di allacciamento all'esistente rete stradale, sara' effettuato nei modi e nei termini da stabilirsi con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, senza riferimento al limite massimo di sette anni di cui al citato articolo 2.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Rubini - Salandra.
[8]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1910 al 19 luglio 1915
