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[1]((Alle spese a carico dello Stato per l'applicazione dei precedenti articoli, sara' provveduto coi fondi autorizzati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno 1906, n. 255, 9 luglio 1908, n. 445 e dall'art. 1 della presente legge; e, all'uopo, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici saranno fatti i necessari stanziamenti, i quali fino all'esercizio 1920-1921 dovranno essere contenuti entro i limiti stabiliti dalle leggi 4 aprile 1912, n. 297, 19 luglio 1914, n. 769, 8 aprile 1915, n. 463 e dai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1026 e 1° aprile 1915, n. 426)).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Rubini - Salandra.
[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 19 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
