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[1]Le deliberazioni della Commissione, istituita ai termini dell'articolo 2, sono rese esecutive con l'approvazione del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno; il quale, di concerto con i ministri della istruzione pubblica, della guerra, della marina e del tesoro, provvedera' a quant'altro sara' necessario per l'esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 aprile 1922.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]FACTA - PEANO.

[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 19 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-04-02;468~art4 · fonte del testo