[1]Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste dell'Italia o del Nicaragua, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorita' locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo. Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene la nave.

[2]Le autorita' locali dovranno al piu' presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art9 · fonte del testo

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