[1]Quando un italiano nel Nicaragua ed un nicaraguense in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse agente consolare della sua nazione, l'autorita' territoriale competente procedera', in conformita' alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti che avra' lasciato e sara' tenuta a rendere conto, nel piu' breve termine possibile, del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Vice-Consolato piu' vicino al luogo ove si sara' aperta la successione.

[2]Ma dal momento in cui quest'agente consolare si presentera' in persona od inviera' sul luogo un delegato, l'autorita' locale dovra' uniformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Testo vigente dal 16 novembre 1906

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urn:nir:stato:legge:1906-10-21;568~art15 · fonte del testo

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