I cittadini di ambo le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a sequestri od embargos, per ragioni di Stato, ne' per spedizioni militari, ne' per causa di uso pubblico di veruna sorte; ne' potranno essere trattenuti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per eguali motivi.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
