Saranno considerati come bastimenti italiani nel Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalita' dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1906
