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Impresa
Concernente la esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua, il 25 gennaio 1906
Legge 21 ottobre 1906, n. 568
- Aggiornato al
- 16 novembre 1906
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1TRATTATO di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e la repubblica di Nicaragua…
- Art. 2I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno viaggiare e dimorare…
- Art. 3I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della piu'…
- Art. 4Quando in virtu' di concessioni fatte a privati dal Governo del Nicaragua si promuova…
- Art. 5I cittadini di ambo le parti contraenti non potranno essere sottomessi rispettivamente a…
- Art. 6Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della…
- Art. 7Le relazioni circa il commercio di cabotaggio e la pesca saranno rette dalle leggi dei…
- Art. 8I bastimenti mercantili di ciascuna dalle parti contraenti che entreranno in zavorra o…
- Art. 9Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o…
- Art. 10In tutti i territori e domini dei due Stati sara' accordata ai bastimenti dell'altro la…
- Art. 11Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle parti contraenti…
- Art. 12Saranno considerati come bastimenti italiani nel Nicaragua, e viceversa come bastimenti…
- Art. 13I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti…
- Art. 14In caso di decesso di un suddito di una delle parti contraenti sul territorio dell'altra…
- Art. 15Quando un italiano nel Nicaragua ed un nicaraguense in Italia venga a morire in un luogo…
- Art. 16Allorquando un suddito di una delle parti contraenti si trovera' interessato in una…
- Art. 17I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno…
- Art. 18I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, per…
- Art. 19I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia…
- Art. 20I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le notificazioni o citazioni…
- Art. 21Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una…
- Art. 22Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima dell'esecuzione del…
- Art. 23I cittadini indigenti dei due paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle…
- Art. 24Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali…
- Art. 25Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche…
- Art. 26I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno…
- Art. 27Il presente trattato sara' in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si…
- Art. 28Il presente trattato sara' approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e…
