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[1]Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

  • a)le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

[2]dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

[3]art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3ª categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

[4]art. 14: per la dichiarazione dell'obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria delle quali e' detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sull'esecuzione di opere di 3ª categorie delle quali nel comma quinto; 1

[5]art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

[6]art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3ª categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando, oltre tale limite, l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°; 1

[7]art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

[8]art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

[9]dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195;

[10]art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprieta' privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

[11]articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

[12]art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

  • b)le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

[13]art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

[14]art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati; dalla legge sui rimboschimenti 1° marzo 1888, n. 5238;

[15]articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero di agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.

[16]Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

  • c)((l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico a senso dell'articolo 5));
  • d)((Le attribuzioni assegnate ai prefetti dalla legge sulle opere idrauliche testo unico 25 luglio 1904, n. 523, negli articoli 2, 57 a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, la polizia delle acque pubbliche, le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e la vigilanza nelle autorita' provinciali e locali e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095));
  • e)la facolta' di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;
  • f)la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorita' che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facolta' di promuovere dalle autorita' competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessita' della difesa; nonche' il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di piu' comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nel Consiglio d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere, e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;
  • g)la facolta' di convocare le rappresentanze di consorzi e loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e i consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sara' tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;
  • h)le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive Provincie, per gli scioglimenti delle Amministrazioni dei consorzi sopraddetti e delle nomine dei commissari straordinari;
  • i)((La facolta' di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª, 2ª e 3ª categoria, opere marittime di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici vi e' autorizzato dalla legge, nonche' la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori));
  • l)le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed, occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti;
  • m)la direzione delle opere di rimboschimento gia' affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;
  • n)la facolta' di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facolta' e' attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.
  • o)((Il Governo fara' le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque)).

[17]((Nulla e' innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiaggie marittime.

[18]Il magistrato alle acque dovra' pero' essere inteso nell'un caso e nell'altro prima che le domande relative sieno ammesse all'istruttoria, nonche' sui risultati delle istruttorie medesime».

[19]La polizia idraulica nei riguardi delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche gia' esistenti o che verranno fatte, spettera' al Magistrato)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 luglio 1911, n. 774

1

La L. 13 luglio 1911, n. 774 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria. Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione. L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed e' estesa alla dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato".

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911. 182 parole tolte, 198 parole aggiunte in 14 capoversi.

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto tolto: il voto favorevole aggiunto: voto favorevole dell'ispettore superiore delegato o del Comitato tecnico tolto: di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. aggiunto: a senso dell'articolo 5;

d) tolto: le aggiunto: Le attribuzioni assegnate ai prefettitolto: :

dalla legge sulle opere idraulichetolto: , testo unico, aggiunto: testo unico 25 luglio 1904, n. 523tolto: ;

aggiunto: , negli articoli 2, 57tolto: , comma primo, 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere aggiunto: a 59, 77, 79 a 97, 99 a 101, che riguardano il regime delle acque, tolto: 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la pulizia aggiunto: la polizia delle acque pubblichetolto: ;

tolto: art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche;

tolto: art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami ai termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altreaggiunto: , le darsene, gli approdi, la fluitazione, ferme per tutte la cura della esecuzione e tolto: della aggiunto: la vigilanza nelle autorita' provinciali e localitolto: ;

tolto: dalla legge sulle bonificazioni sovra citata:

tolto: art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potra' farsi rappresentare da un suo delegato;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: dalla aggiunto: e dall'articolo 25 della legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095tolto: :aggiunto: ;

i) tolto: la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori aggiunto: La facolta' di disporre in base ad un piano di riparto dei fondi proposto dal Magistrato ed approvato preventivamente dal ministro dei lavori pubblici per ogni servizio, l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi concernenti opere idrauliche di 1ª tolto: e 2ªaggiunto: , 2ª e 3ª categoria, opere marittime tolto: e aggiunto: di 1ª e 2ª categoria, opere di bonificazione di tolto: 1ª categoria, riservate pero' al Ministero aggiunto: prima categoria fino a lire 100,000 per mezzo di asta pubblica e fino a lire 50,000 a partiti privati e ad economia nei casi nei quali il ministro dei lavori pubblici tolto: le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 22 marzo 1900, n. 195 aggiunto: vi e' autorizzato dalla legge, nonche' la gestione tecnica, economica ed amministrativa di tutti i lavori;

aggiunto: o) Il Governo fara' le concessioni per la navigazione con piroscafi nei corsi d'acqua del compartimento delle quali all'articolo 79 del testo unico delle leggi per le opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523 sentito il Magistrato alle acque.

Nulla e' innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubblichetolto: .Il Magistrato aggiunto: e per occupazioni di spiaggie marittime.

aggiunto: Il magistrato alle acque dovra' pero' essere inteso aggiunto: nell'un caso e nell'altro prima che le domande tolto: per nuove concessioni aggiunto: relative sieno ammesse all'istruttoria, tolto: e sui risultati dell'istruttoria medesima aggiunto: nonche' sui risultati delle istruttorie medesime».

La polizia idraulicatolto: , nei riguardi delle concessioni tolto: gia' esistenti e di quelle che verranno concesse aggiunto: di derivazioni di acque pubbliche gia' esistenti o che verranno fatte, spettera' al tolto: magistrato aggiunto: Magistrato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 13 luglio 1911, n. 774

    La L. 13 luglio 1911, n. 774 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "Nella lettera a) sono soppresse le attribuzioni riferite agli articoli 14 comma 5° e 40 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e sono mantenute le attribuzioni assegnate al Magistrato dall'articolo 7 del nuovo testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, per quanto concerne la classificazione delle opere di 3ª categoria, sentita la Commissione di cui all'articolo 13-bis precedente, ferma restando la classificazione per decreto reale e l'attribuzione di cui alla successiva lettera c) per i progetti di opere idrauliche di 3ª categoria. Spetta inoltre al Magistrato l'attribuzione assegnata al ministro dei lavori pubblici dell'articolo 41 comma 1° del nuovo testo unico suddetto per la determinazione del consorzio e per l'eventuale sua suddivisione in zone e comprensori sentito, il parere della commissione di cui all'articolo 13-bis, precedente, fermo restando il decreto ministeriale di approvazione. L'attribuzione per la dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria, s'intende riferita all'articolo 9, comma terzo, di detto testo unico modificato dalla presente legge ed e' estesa alla dichiarazione di obbligatorieta' delle spese per opere idrauliche di 5ª categoria, come all'articolo 10, ultimo comma, dello stesso testo unico parimente modificato".

urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art14 · fonte del testo

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