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[1]Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:
- a)le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:
[2]dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;
[3]art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3ª categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;
[4]art. 14: per la dichiarazione dell'obbligatorieta' delle spese per opere di 4ª categoria delle quali e' detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sull'esecuzione di opere di 3ª categorie delle quali nel comma quinto;
[5]art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;
[6]art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3ª categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando, oltre tale limite, l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°;
[7]art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;
[8]art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;
[9]dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195;
[10]art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprieta' privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;
[11]articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;
[12]art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;
- b)le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;
[13]art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;
[14]art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati; dalla legge sui rimboschimenti 1° marzo 1888, n. 5238;
[15]articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero di agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.
[16]Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:
- c)l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 5;
- d)le attribuzioni assegnate ai prefetti:
[17]dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;
[18]articoli 2, 57, comma primo, 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la pulizia delle acque pubbliche;
[19]art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche;
[20]art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami ai termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorita' provinciali e locali;
[21]dalla legge sulle bonificazioni sovra citata:
[22]art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potra' farsi rappresentare da un suo delegato;
[23]dalla legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095:
- e)la facolta' di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;
- f)la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorita' che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facolta' di promuovere dalle autorita' competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessita' della difesa; nonche' il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di piu' comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nel Consiglio d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere, e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;
- g)la facolta' di convocare le rappresentanze di consorzi e loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e i consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sara' tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;
- h)le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive Provincie, per gli scioglimenti delle Amministrazioni dei consorzi sopraddetti e delle nomine dei commissari straordinari;
- i)la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, opere marittime e di bonificazione di 1ª categoria, riservate pero' al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 22 marzo 1900, n. 195;
- l)le proposte di formazione e di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed, occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti;
- m)la direzione delle opere di rimboschimento gia' affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;
- n)la facolta' di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facolta' e' attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.
[24]Nulla e' innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovra' pero' essere inteso prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.
[25]La polizia idraulica, nei riguardi delle concessioni gia' esistenti e di quelle che verranno concesse, spettera' al magistrato.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
