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[1]Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento ne' temporaneo ne' definitivo, od altro provvedimento, potra' essere fatto riguardo al detto personale, ne' alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potra' essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della Magistratura, al quale sara' riservata la esclusiva facolta' di distribuire il personale stesso tra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.
[2]Nella destinazione di ingegneri allievi negli uffici del compartimento sara' data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano dato prove di speciale capacita' nelle discipline idrauliche.
[3]Nel caso di promozioni a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della Magistratura, l'ufficiale promosso potra', quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.
[4]Il piu' anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sara' aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.
[5]Gli ispettori superiori di cui alla tabella A, risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono, se invitati dal ministro, alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.
Testo in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911
