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[1]Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento ne' temporaneo ne' definitivo, od altro provvedimento, potra' essere fatto riguardo al detto personale, ne' alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potra' essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della Magistratura, al quale sara' riservata la esclusiva facolta' di distribuire il personale stesso tra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.

[2]Nella destinazione di ingegneri allievi negli uffici del compartimento sara' data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano dato prove di speciale capacita' nelle discipline idrauliche.

[3]Nel caso di promozioni a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della Magistratura, l'ufficiale promosso potra', quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

[4]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774)).

[5]((Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura)).

Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 18 marzo 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1911

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1907 al 18 agosto 1911. 57 parole tolte, 30 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il piu' anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sara' aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547aggiunto: COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.

Gli ispettori superiori tolto: di cui alla tabella A, risiedono aggiunto: del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengonotolto: , se invitati dal ministro, alle adunanze generali aggiunto: alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblicitolto: . Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano aggiunto: quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio aggiunto: stesso d'accordo col presidente della Magistratura.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-05-05;257~art8 · fonte del testo

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