Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1924 al 14 dicembre 1933. Leggi il testo vigente →
[1]Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento ne' temporaneo ne' definitivo, od altro provvedimento, potra' essere fatto riguardo al detto personale, ne' alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potra' essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della Magistratura, al quale sara' riservata la esclusiva facolta' di distribuire il personale stesso tra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.
[2]Nella destinazione di ingegneri allievi negli uffici del compartimento sara' data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano dato prove di speciale capacita' nelle discipline idrauliche.
[3]Nel caso di promozioni a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della Magistratura, l'ufficiale promosso potra', quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.
[4]COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.
[5]Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.
[6]((Il funzionario incaricato della direzione dell'ufficio di ragioneria sara' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze)).
Testo in vigore dal 18 marzo 1924 al 14 dicembre 1933
