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[1]Al personale del genio civile, di cui nella tabella A, saranno applicabili tutte le disposizioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. ((PERIODO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541)).
[2]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541)). ((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 28 SETTEMBRE 1933, N. 1541)).
[3]COMMA SOPPRESSO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 774.
[4]Gli ispettori superiori del genio civile e l'ispettore forestale risiedono di regola presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono alle adunanze del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando vi siano espressamente invitati dal presidente del Consiglio stesso d'accordo col presidente della Magistratura.
[5]Il funzionario incaricato della direzione dell'ufficio di ragioneria sara' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1933 al 9 maggio 2025
