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[1]Tutti gl'impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

[2]Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle L. Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 1500 sino alle L. 3000.

[3]Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 3000 sino a L. 5000.

[4]Centesimi 40 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 5000 sino a L. 7000.

[5]Centesimi 50 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 7000.

[6]La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato in conformita' del presente articolo sara' restituita al medesimo senza interessi a sua domanda all'atto della cessazione dal servizio purche' l'impiegato stesso non abbia durante la sua carriera contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo.

[7]Il medesimo diritto al rimborso potra' essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.

[8]L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 1 luglio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art10 · fonte del testo

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