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[1]Tutti gl'impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:
[2]Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle L. Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 1500 sino alle L. 3000.
[3]Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 3000 sino a L. 5000.
[4]Centesimi 40 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 5000 sino a L. 7000.
[5]Centesimi 50 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 7000.
[6]La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato in conformita' del presente articolo sara' restituita al medesimo senza interessi a sua domanda all'atto della cessazione dal servizio purche' l'impiegato stesso non abbia durante la sua carriera contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo. 4
[7]Il medesimo diritto al rimborso potra' essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.
[8]L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 giugno 1913, n. 641
4La L. 19 giugno 1913, n. 641 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda".
Testo in vigore dal 1 luglio 1912 al 1 gennaio 1920
