Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1912 al 1 gennaio 1920. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti gl'impiegati e gli ufficiali indicati nella prima parte dell'art. 3 rilasciano ogni mese sul loro stipendio:

[2]Centesimi 10 se provvisti di uno stipendio lordo non superiore alle L. Centesimi 20 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 1500 sino alle L. 3000.

[3]Centesimi 30, se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 3000 sino a L. 5000.

[4]Centesimi 40 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 5000 sino a L. 7000.

[5]Centesimi 50 se provvisti di uno stipendio lordo superiore alle L. 7000.

[6]La somma complessivamente ritenuta a ciascun impiegato in conformita' del presente articolo sara' restituita al medesimo senza interessi a sua domanda all'atto della cessazione dal servizio purche' l'impiegato stesso non abbia durante la sua carriera contratto alcuna cessione ai sensi del precedente articolo. 4

[7]Il medesimo diritto al rimborso potra' essere esercitato dagli eredi dell'impiegato.

[8]L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 giugno 1913, n. 641

4

La L. 19 giugno 1913, n. 641 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda".

Testo in vigore dal 1 luglio 1912 al 1 gennaio 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1912

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1908 al 1 luglio 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 giugno 1913, n. 641

    La L. 19 giugno 1913, n. 641 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La restituzione delle somme di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e dell'art. 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444 e' fatta al personale ferroviario d'ufficio senza che occorra la domanda".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art10 · fonte del testo

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