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[1]Fino a che siano in attivita' di servizio gl'impiegati dipendenti dallo Stato, dall'Amministrazione del fondo per il culto, e dagli Economati generali, nonche' gli ufficiali dell'esercito, della R. marina, delle guardie di finanza e di citta', e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

[2]La cessione puo' aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Societa' cooperative od ordinarie di credito, di Monti di pieta' e di Societa' di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia.

[3]Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilita' d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennita', a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

[4]Rimangono ferme per l'Amministrazione ferroviaria, dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

Testo in vigore dal 8 luglio 1908 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art3 · fonte del testo

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