Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1909 al 1 marzo 1921. Leggi il testo vigente →

[1]Fino a che siano in attivita' di servizio gl'impiegati dipendenti dallo Stato, dall'Amministrazione del fondo per il culto, e dagli Economati generali, nonche' gli ufficiali dell'esercito, della R. marina, delle guardie di finanza e di citta', e degli altri corpi armati a servizio dello Stato, possono cedere una quota parte degli emolumenti da essi goduti alla data della cessione, non superiore al quinto del loro ammontare netto, e per un periodo di tempo non maggiore di 5 anni.

[2]La cessione puo' aver luogo soltanto a favore di Istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati o salariati delle pubbliche Amministrazioni, di Casse di risparmio, di Societa' cooperative od ordinarie di credito, di Monti di pieta' e di Societa' di assicurazione costituite o legalmente esercenti in Italia. 1 Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili a coloro che non abbiano stabilita' d'impiego che conferisca diritto a pensione od indennita', a coloro che non siano provvisti di stipendio od altro assegno fisso e continuativo che ne tenga luogo, ed infine ai funzionari appartenenti al corpo diplomatico e consolare.

[3]Rimangono ferme per l'Amministrazione ferroviaria, dello Stato e per i ferrovieri le disposizioni dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1909, n. 372

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La L. 25 giugno 1909, n. 372 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La cessione degli stipendi dei funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 puo' avere luogo a favore dalle associazioni tontinarie o di ripartizione costituite e legalmente esercenti nel Regno. Tali istituti restano autorizzati a impiegare i loro fondi in operazioni di mutuo ai funzionari dello Stato verso cessione degli stipendi, ai sensi del predetto art. 3".

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 1 marzo 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1908 al 13 luglio 1909. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1909, n. 372

    La L. 25 giugno 1909, n. 372 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La cessione degli stipendi dei funzionari mentovati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335 puo' avere luogo a favore dalle associazioni tontinarie o di ripartizione costituite e legalmente esercenti nel Regno. Tali istituti restano autorizzati a impiegare i loro fondi in operazioni di mutuo ai funzionari dello Stato verso cessione degli stipendi, ai sensi del predetto art. 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-06-30;335~art3 · fonte del testo

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