Art. 2 (Approvazione)
[1]Il ministro delle poste e dei telegrafi e' autorizzato a provvedere con R. decreto al personale dell'ufficio dei servizi postali e commerciali marittimi, istituito con R. decreto del 12 aprile 1900, n. 138, nei limiti dei posti ivi contemplati, derogando alle norme in vigore per le nomine e le promozioni di classe e di grado.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 maggio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti. Schanzer. Cocco-Ortu. Mirabello. Carcano. Lacava.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo vigente dal 31 maggio 1907
