[1]Sono approvate le qui unite convenzioni stipulate il 20 febbraio 1907 colla Navigazione generale italiana, con la Societa' veneziana di navigazione e con la Societa' di navigazione «La Veloce», per la proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle convenzioni stesse indicati.

[2]Sono pure approvate le annesse dichiarazioni di proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 delle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Societa' di navigazione Puglia, dalla Societa' siciliana di navigazione, dalla Compagnia Neederland e dalla Ditta Francesco La Cava e figli.

Testo vigente dal 31 maggio 1907

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urn:nir:stato:legge:1907-05-30;272~approvazione-art1 · fonte del testo

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