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[1]Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione, in tutto o in parte, del R. esercito, e' autorizzato a requisire, mediante pagamento a prezzo di stima:

[2]1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

[3]2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;

[4]3° motocicli d'ogni sorta;

[5]4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura;

[6]5° aeronavi, in forma di pallone, dirigibile o di aereoplano, di ogni specie, e loro attrezzi.

[7]La requisizione e' ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.

Testo in vigore dal 26 luglio 1913 al 16 marzo 1924

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urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art1 · fonte del testo