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[1]((il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessita', e' autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennita' che sara' come appresso determinata)):
[2]1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;
[3]2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;
[4]3° motocicli d'ogni sorta;
[5]4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura;
[6]5°((NUMERO SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 31 DICEMBRE 1923, N. 3225)).
[7]La requisizione e' ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.
Testo in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010
